L’articolo 464 del Codice Civile, rubricato “Restituzione di frutti”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo III – Dell’indegnità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 464 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 464 del Codice Civile:
“L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione”.
Articolo 464 del Codice Civile: commento e spiegazione
La ratio della norma affonda le sue radici nella volontà di privare il soggetto indegno di qualunque tipo di vantaggio patrimoniale derivato o derivante dall’accettazione dell’eredità e che poi sia venuta meno per la dichiarata indegnità.
L’indegno è obbligato a restituire tutti quei frutti percepiti una volta aperta la successione: la presunzione si attesta sulla considerazione che l’indegno sia in mala fede poicè le condotte previste ex art. 463 c.c. sono di natura dolosa.
Stiamo parlando, infatti, di chi abbia ucciso o tentato di uccidere l'ereditando o uno stretto congiunto; chi abbia attentato all’integrità morale del de cuius; ma anche di abbia messo a repentaglio la libertà di testare del de cuius; il decaduto dalla responsabilità genitoriale e chi abbia celato, soppresso o alterato il testamento, oppure formatone uno falso.
A differenza di quanto richiesto al possessore di buona fede che è tenuto a restituire i frutti dal momento della domanda giudiziale, l’indegno è tenuto a partire dal momento dell’apertura della successione.
L’obbligo di restituire i frutti, tuttavia, è limitato esclusivamente a quelli realmente percepiti e non anche a quelli percepibili grazie alla diligenza dell’indegno.
L'indegnità può essere promossa attraverso atto di citazione e dichiarata dal giudici con sentenza costitutiva, a partire dalla quale verranno prodotti gli effetti.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 463 c.c.
Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 463 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 giugno 1993, n. 6363
“L'efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all'estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l'atto è recepito nell'ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l'atto conserva fino al passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione. Pertanto, ove non sia stata proposta ne' un'azione di rettificazione, ne' una querela di falso, il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile sulla base della trascrizione di un atto di morte formato all'estero costituisce valida prova del decesso della persona cui si riferisce”.