video suggerito
video suggerito
6 Novembre 2023
13:00

Art. 463 c.c. “Casi di indegnità”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 463 c.c., rubricato “Casi di idegnità", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo III del Codice Civile. Vediamo al norma, la sua spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 463 c.c. “Casi di indegnità”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

L’articolo 463 del Codice Civile, rubricato “Casi di idegnità", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo III – Dell'indegnità.

La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui all'art. 1, comma21, della Legge 76/2016, ha riconosciuto i diritti successori della parte dell'unione civile, che viene così sostanzialmente equiparata al coniuge.

Questa novità identifica l'applicazione delle disposizioni sull'indegnità e impone la lettura delle norme richiamate, pur non espressamente modificate, alla luce della nuova disciplina.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 463 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 463 del Codice Civile:

"E' escluso dalla successione come indegno :

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione della medesima.

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso".

Articolo 463 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'indegnità mira a evitare l'acquisto dell'eredità da parte di persone che, tenendo dei comportamenti tassativamente indicati dalla norma, abbiano compiuto a danno del defunto fatti particolarmente gravi.

L'indegnità non impedisce l'acquisto dell'eredità, ma fa sì che questo acquisto, previa domanda degli interessati, possa essere dichiarato nullo con un provvedimento giudiziale.

Non è comunque esclusa l'operatività della rappresentazione in favore dei discendenti dell'indegno.

La Legge 137/2005 ha poi previsto, accanto alle tradizionali ipotesi di indegnità, quella del genitore che sia decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli interessati dalla successione.

Occorre ricordare che l'indegnità è una sanzione di tipo civilistico, attraverso la quale il chiamato all'eredità – colpevole delle condotte indicate – ha l'impedimento di succedere alla persona che ha offeso.

Ecco perchè riguarda solo il cd. indegno e non anche i successori di questo.

L'indegnità non è automatica, ma occorre un provvedimento del Tribunali che renda nulli gli effetti dell'accettazione.

L'indegnità può essere promossa attraverso atto di citazione e dichiarata dal giudici con sentenza costitutiva, a partire dalla quale verranno prodotti gli effetti.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 463 c.c.

Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 463 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 aprile 2022, n. 13266
"Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall'evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall'art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull'omicidio; nondimeno, qualora l'abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 463, n. 1, c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 gennaio 2022, n. 1443
"Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 29 dicembre 2020, n. 37607
"La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria – intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione – poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 14 settembre 2020, n. 19045
"La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volonta` del "de cuius", perche´ il contenuto della disposizione corrisponde a tale volonta` e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualita` che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 luglio 2019, n. 17870
"Nel giudizio promosso per far dichiarare l'indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento, l'attore ha l'onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento sottratto, mentre grava sul convenuto la prova dell'intrinseca natura del documento e del suo contenuto, specie se egli ne sia il detentore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5411
"La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. "

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views