L’articolo 462 del Codice Civile, rubricato “Capacità delle persone fisiche”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo II – Della capacità di succedere.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 462 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 462 del Codice Civile:
Comma 1 dell’art. 462 cc. “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione”.
Comma 2 dell’art. 462 c.c. “Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta”.
Comma 3 dell’art. 462 c.c. “Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.
Articolo 462 del Codice Civile: commento e spiegazione
La capacità di succedere attiene a tutte le persone fisiche, ricalcando pertanto la capacità giuridica, nonchè ai nascituri, a patto che vengano al mondo e limitatamente alla successione legittima, siano stati concepiti al momento dell'apertura della successione.
Cerchiamo di spiegare cosa si intende per capacità di succedere.
Con il termine capacità di succedere si intende l'attitudine del soggetto all’essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando in questo modo nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius (ovvero il deceduto).
Oltre i nascituri, sono capaci di succedere anche coloro che erano solo concepiti e si presumono come tali coloro la cui nascita interviene entro 300 dalla morte del soggetto interessato dalla successione.
Il legislatore ha inteso indicare quali soggetti e a quali condizioni spetti la capacità di succedere, poichè non c'è piena coincidenza con la capacità giuridica.
In ogni caso, per quanto attiene alla capacità di succedere delle persone giuridiche, questa non è espressamente disciplinata dal Codice ma può essere desunta ex art. 473 c.c., ovvero nell’interpretazione della disciplina in tema di forme e modalità dell’accettazione dell’eredità.
L'indegnità può essere promossa attraverso atto di citazione e dichiarata dal giudici con sentenza costitutiva, a partire dalla quale verranno prodotti gli effetti.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 462 c.c.
Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 462 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 ottobre 2023, n. 28221
“In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 maggio 1995, n. 5283
“Nel caso di morte anteriormente al riscatto dell'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, il quale lasci discendenti in linea retta, ma non abbia provveduto alla designazione del subentrante del rapporto di assegnazione, la mancanza di un accordo fra i coeredi rende applicabile l'art. 7 comma 3 legge 29 maggio 1967 n. 379, il quale devolve al giudice, a prescindere da una eventuale difforme disposizione testamentaria, il compito di scegliere il discendente ritenuto più idoneo previo riscontro dei requisiti obiettivi e subbiettivi fissati dall'art. 16 legge 12 maggio 1950 n. 230. Il possesso di siffatti requisiti in capo all'erede designato deve essere riscontrato con riguardo al tempo della decisione e non a quello dell'apertura della successione, non potendosi dare rilievo ad una situazione di fatto e di diritto eventualmente non più ricorrente al tempo della decisione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 luglio 1988, n. 4469
“L'atto di divisione dei beni ereditari compiuto da coeredi e legatari che rinuncino a far valere il testamento, non deve essere sottoscritto anche dal curatore del nascituro, a cui favore il testatore abbia disposto un legato, giacché gli interessi del nascituro non possono essere lesi da un atto che non incide sullo acquisto dei beni, verificandosi quest'ultimo soltanto con l'avveramento della condizione sospensiva alla quale è subordinata l'efficacia del legato”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 28 dicembre 1973, n. 3467
“Le Disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art 1 cod civ, prevedono la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare Disposizioni di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 aprile 1962, n. 683
“Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra, chi ne ha interesse deve darne la prova e puo farlo con tutti i mezzi consentiti, ossia anche mediante le presunzioni legali di cui agli artt 58 e 61 cod civ, che fanno coincidere, fino a prova contraria, la morte con il momento in cui risale l'ultima notizia dell'assente”.