L’articolo 461 del Codice Civile, rubricato “Rimborso delle spese sostenute dal chiamato” rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 461 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 461 del Codice Civile:
“Se il chiamato rinunzia all'eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità”.
Articolo 461 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore attraverso la formulazione della norma di cui all’articolo 461 del Codice Civile, ha richiamato l’attenzione sul diritto di rimborso che è riconosciuto a favore del chiamato e con riferimento alle spese sostenute per gli interessi risultanti dalla sua rinuncia all’eredità.
Secondo le comuni interpretazioni, infatti, il richiamo fatto è quello alle spese sostenute economicamente dal delato: il chiamato all’eredità ha diritto al rimborso per le attività prestate ma non al loro compenso.
Affinchè il delato possa conseguire il rimborso, e quindi essere riconosciuto per il suo omonimo diritto, sorge in capo a costui un vero e proprio obbligo di rendiconto relativamente alle attività compiute.
Il rendiconto è un documento di natura analitica che analizza e annota i risultati di gestione di una certa amministrazione e con riferimento al patrimonio di altri sotto il controllo di un soggetto diverso dal suo titolare.
Questo documento ha quindi lo scopo di valutare le spese e individuare con esattezza gli atti a queste concernenti compiute, in modo da stabilire se ciò coincida con gli estremi di cui all'art. 460 del Codice Civile, cioè i poteri del chiamato prima dell'accettazione e che corrispondono alle attività di vigilanza, conservazione e amministrazione.