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29 Ottobre 2023
17:00

Art. 459 c.c. “Acquisto dell’eredità”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 459 c.c., rubricato “Acquisto dell’eredità”, rientra nel Libro II, Titolo I , Capo I del Codice Civile. Vediamo la norma, la sua spiegazione e la casistica giurisprudenziale.

Art. 459 c.c. “Acquisto dell’eredità”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 459 del Codice Civile, rubricato “Acquisto dell’eredità”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 459 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 459 del Codice Civile:

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione”.

Articolo 459 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il testamento assume il titolo primario e assorbente poichè espressione massima della volontà del de cuius, tuttavia, il legislatore tutela anche la volontà del chiamato all’eredità dal momento che nessuno può essere erede contro la propria volontà.

Accettare l’eredità è l’unico modo effettivo attraverso cui conseguirla e la norma pone l’accento sul principio della retroattività degli effetti dell'accettazione a partire dal momento dell’apertura della successione testamentaria stessa.

L’accettazione dell’eredità, quindi, produce gli effetti dell’acquisto e consiste in una manifestazione unilaterale e irrevocabile della volontà della parte che intende succedere.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella titolarità dei rapporti insiti alla successione, l’accettazione ha efficacia retroattiva. In quest’ottica, il chiamato può compiere gli atti di amministrazione dei beni, anche prima della stessa.

Il chiamato all’eredità, prima di accettare, è titolare di due situazioni giuridicamente rilevanti, cioè da un lato il potere di amministrare l’eredità, ex art. 460 c.c. e dall’altro, invece, il diritto potestativo di accettare l’eredità.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 459 c.c.

Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 459 c.c.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 19 dicembre 2022, n. 37064
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti”.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15841
Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22730
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 febbraio 2021, n. 2612
L'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, con l'effetto di far acquistare l'eredità a norma dell'art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del "de cuius". Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente "a non domino", astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e non può, per l'effetto, determinare l'acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell'art. 1153 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 luglio 2019, n. 19833
L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”.

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5967
L'esigibilità dell'indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del "de cuius", svincolata a favore di quest'ultimo, non è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'erede, dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, in quanto, in un'ottica costituzionalmente orientata, il ristoro della perdita del diritto di proprietà, cui il pagamento dell'indennità è diretto, non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria, la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale”.

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 30 agosto 2018, n. 21436
In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità”.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16814
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 19 marzo 2018, n. 6745
Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 settembre 2017, n. 21456
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore”.

Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 16 marzo 2017, n. 12621
In tema di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti del successore a titolo universale o particolare di persona deceduta, le nozioni di erede e di successore a titolo particolare, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 31 gennaio 2013, n. 2322
In tema di INVIM, qualora l'immobile (nella specie, area edificabile), successivamente trasferito a terzi, sia stato acquistato a titolo di successione ereditaria aperta in data anteriore al decennio precedente l'entrata in vigore (1.1.1973) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo di tale tributo, è correttamente liquidata l'imposta con riferimento al valore venale del bene definitivamente accertato non alla data convenzionale del 1° gennaio 1963 bensì, applicandosi la legge 5 marzo 1963, n. 246, in sede d'imposta di successione, come previsto dall'art. 6, comma 2, del citato decreto, essendosi prodotto l'effetto traslativo della proprietà, e quindi il presupposto d'imposta, in capo al futuro alienante, al momento dell'apertura della successione, secondo quanto dispongono gli artt. 459 e 470 cod. civ.”.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 14 ottobre 2011, n. 21288
La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria – come la vedova del "de cuius", che è erede legittima e legittimaria – non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del "de cuius", gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 marzo 2011, n. 63977
La rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva, non altrimenti interpretabile se non nel senso di ritenere non estinto il diritto altrui. Non integra tali requisiti il comportamento processuale che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti, anche a fronte di altrettante pretese o eccezioni avanzate dalla controparte”.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 settembre 2008, n. 23543
Nel giudizio di appello relativo a cause inscindibili, qualora uno dei destinatari dell'impugnazione sia deceduto, è nulla la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata in persona del chiamato all'eredità che non abbia assunto la qualità di erede o vi abbia rinunciato prima della notifica stessa, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito dell'acquisto della qualità di erede, gravando su chi agisce in giudizio l'onere quanto meno di dedurre che tale acquisto si è verificato. Ciò non comporta peraltro l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto il carattere perentorio del termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. non consente di escludere, in base ad un adeguato bilanciamento tra il diritto di difesa dell'effettivo destinatario dell'impugnazione ed il pari diritto del notificante, la possibilità di assegnare un nuovo termine per la notificazione, a condizione che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l'assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica”.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002
Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del "de cuius" per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ.”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 29 febbraio 2008, n. 5473
La morte del debitore d'imposta comporta il trasferimento agli eredi della relativa obbligazione tributaria per effetto della mera accettazione, anche implicita, dell'eredità. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale obbligazione in capo agli eredi, è irrilevante che gli atti di accertamento o di riscossione dell'imposta siano stati notificati non all'erede, ma al suo rappresentante legale”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 11 dicembre 2006, n. 26357
In tema di INVIM, il valore iniziale di un bene immobile, compreso nel compendio ereditario e poi trasferito a terzi, va fissato in quello che il bene aveva all'epoca del suo acquisto a causa di morte, coincidendo il momento applicativo dell'imposta – il cui presupposto d'imponibilità è costituito dall'incremento di valore dell'immobile oggetto del trasferimento – con "l'atto dell'alienazione" di cui alll'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, inteso non come atto – documento, ma come produzione dell'effetto reale, e quindi, in caso di acquisto per successione "mortis causa", con la sua apertura, costituendo essa, ai sensi dell'art. 459 cod. civ., il titolo dell'acquisto del bene da parte degli eredi”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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