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28 Ottobre 2023
17:00

Art. 458 c.c. “Divieto di patti successori”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 458 c.c., è rubricato "Divieto di patti successori" e rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Civile. Vediamo il testo della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 458 c.c. “Divieto di patti successori”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 458 del Codice Civile, rubricato “Divieto di patti successori”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 458 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 458 del Codice Civile:

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Articolo 458 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore ha inteso escludere la fonte convenzionale dalle fonti di cui alla delazione ereditaria, testamentaria e legittima.

Quanto al divieto previsto dalla norma, invece, intende preservare e tutelare la revocabilità del testamento.

La norma vieta tutti i patti successori, ovvero:

  • istitutivi, consistenti cioè nella delazione contrattuale o pattizia dell’eredità;
  • dispositivi, ovvero un contratto oppure un negozio unilaterale attraverso cui un soggetto dispone di diritti che gli deriverebbero da una successione proveniente da altri e che deve ancora essere aperta;
  • rinunziativi, quello attraverso il quale si rinuncia ai diritti eventualmente a questi spettanti.

Infine, nel voler consentire agli imprenditori la possibilità di una certezza nella successione , la Legge 55/2006 ha previsto un’eccezione alla regola dell’articolo 458 del Codice Civile, cioè statuendo la liceità dei cd. patti di famiglia – di cui il riferimento agli artt. 768 bis e seguenti – , ovvero di accordi diretti a regolamentare in vita la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie.

Ponendosi come deroga alla norma imperativa, l’ipotesi ivi prevista devono essere intese in senso tassativo e non suscettibili di una interpretazione analogica.

Casistica giurisprudenza in tema di art. 458 c.c.

Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 458 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5555
Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14110
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12611
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506
Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell'imposta va però escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della "ratio" normativa, volta a favorire la prosecuzione dell'azienda da parte dei discendenti”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 settembre 2020, n. 18198
In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 settembre 2020, n. 18197
L'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito”.

Corte di Cassazione, sezione 6 3, ordinanza 9 giugno 2020, n. 10936
In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte”.

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823
Il patto di famiglia di cui all'art. 768-bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle donazioni con riferimento sia al trasferimento d'azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 349 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dell'assegnatario dell'azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest'ultima ipotesi rilevanza l'aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario”.

Corte di Cassazione, sezione 6 2, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919
E' nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il "de cuius", con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione”.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11763
E' valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione "mortis causa" e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post mortem")”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 novembre 2017, n. 27624
Configurano un patto successorio – nullo ex art. 458 c.c. – sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 luglio 2016, n. 14566
Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell'art. 1111, comma 2, c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 febbraio 2010, n. 3345
La clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall'art. 458 cod. civ. – norma che, costituendo un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi – e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 agosto 2002, n. 12474
Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto , in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile "l'animus donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma”.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 24 aprile 1987, n. 4053
Il negozio col quale un soggetto dispone, in vita, di un proprio diritto (nella specie, il godimento – qualificato, nell'atto, come comodato – di un appartamento), attribuendolo unilateralmente ad altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valido solo se perfezionato con l'osservanza dei requisiti di Forma previsti dalla legge; se l'attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo a norma dell'art. 458 cod. civ.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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