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27 Ottobre 2023
11:00

Art. 457 c.c. “Delazione dell’eredità”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 457 c.c., è rubricato "Delazione dell'eredità" e rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Civile. Vediamo il testo della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 457 c.c. “Delazione dell’eredità”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 457 del Codice Civile, rubricato “Delazione dell’eredità”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali delle successioni, Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 457 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 457 del Codice Civile:

Art. 457 c.c. comma 1:L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Art. 457 c.c. comma 2: "Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria".

Art. 457 c.c. comma 3: "Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

Articolo 457 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore, nell’indicare le due forme uniche attraverso cui procedere alla delazione dell’eredità – ovvero, per legge o per testamento – sancisce il principio di prevalenza mediante il quale la vocazione testamentaria prevale su quella legittima.

Fermo restando, secondo la ratio legis, il rispetto dei limiti dei diritti riservati ai legittimari.

Stando a ciò, infatti, è possibile affermare che la successione legittima assuma una funzione suppletiva nel caso in cui venga a mancare la volontà testamentaria e ove il testamento leda i diritti di alcune categorie di soggetti particolarmente vicini al defunto.

E’ necessario ricordare che il testamento assume il titolo primario e assorbente poichè espressione massima della volontà del de cuius.

Infine, ove accada che a succedere al defunto vi sia una pluralità di soggetti, cioè diano designati al lascito testamentario più individui, si realizza una cd. delazione simultanea: ove vi siamo più titoli di successione, si parla di concorso di delazioni.

Ricordiamo che la successione ha inizio a partire dalla morte del de cuius, ovvero il momento dal quale un altro soggetto subentra alla titolarità di uno o più rapporti giuridici.

Quindi, l’apertura della successione individua il momento iniziale del fenomeno successorio.

In quest’ottica, la delazione rappresenta una delle fasi del fenomeno successorio – oltre all’apertura, alla vocazione e all’acquisto dell’eredità. Nel particolare, la delazione identifica, come aspetto oggettivo, l’offerta del patrimonio ereditario con l’effetto immediato del diritto di accettarlo, e non il suo acquisto.

Casistica giurisprudenza in tema di art. 457 c.c.

Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 457 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 27 aprile 2023, n. 11101
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 agosto 2022, n. 24836
In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 agosto 2022, n. 24310
Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22730
L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria”.

Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 30 aprile 2021, n. 11421
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo”.

Corte di Cassazione, sezione 6 2, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28665
Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 16 novembre 2020, n. 25885
A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 settembre 2019, n. 24184
Una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del "petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi", fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione "mortis causa". Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 luglio 2019, n. 17868
La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 giugno 2019, n. 16623
È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria – prevista dall'art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26062
Poiché al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile "ex lege", sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25698
L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà”.

Corte di Cassazione, sezione U, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17122
In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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