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25 Ottobre 2023
11:00

Art. 456 c.c. “Apertura della successione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 456 c.c., è rubricato "Apertura della successione" e rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Civile. Vediamo il testo della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 456 c.c. “Apertura della successione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
Art. 456 c.c. "Apertura della successione": commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 456 del Codice Civile, rubricato "Apertura della successione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo I – Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 456 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'articolo 456 del Codice Civile:

"La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".

Articolo 456 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'individuazione del luogo di apertura della successione consente di determinare l'autorità competente per le cause ereditarie e per gli atti in materia successoria (pensiamo all'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario).

La successione ha inizio a partire dalla morte del de cuius, ovvero il momento dal quale un altro soggetto subentra alla titolarità di uno o più rapporti giuridici.

Quando una persona vivente prende il posto di una defunta (quello che il legislatore definisce de cuius), ne assume gli obblighi e ne acquista i diritti. E' possibile quindi parlare di successione mortis causa.

Stando all'art. 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 578, per morte deve intendersi la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. La situazione è equiparata a quella di morte presunta e per cui il Tribunale deve dichiarare con sentenza il momento a partire dal quale di determina la morte: ciò può avvenire anche nel caso in cui non si abbiano notizie di un soggetto da 10 anni.

Alla morte dell'individuo, il suo patrimonio è privo di titolare e l'apertura della successione permette di individuare i soggetti che subentreranno nei rapporti sia attivi che passivi. Presupposto per la successione è che coloro i quali siano chiamati all'eredità sopravvivano al defunto.

Il luogo di apertura della successione è quello presso il quale il defunto ha fissato l'ultimo domicilio e che rappresenta quindi il centro principale dei suoi affari e interessi.

L'individuazione del luogo permette di indicare anche il Tribunale competente per le azioni ereditarie, così come per la tenuta del registro delle successioni nel quale vengono annotate le dichiarazioni previste dalla legge e gli atti.

La ratio della minuziosa disciplina prevista dal legislatore in tema di successione a causa di morte incontra due esigenze:

  • natura patrimoniale, volta ad evitare la dispersione dei beni e degli averi di una persona dopo la sua morte ;
  • natura personale, ovvero tutelare gli interessi dei parenti a mantenere il patrimonio nella cerchia familiare.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 456 c.c.

Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 456 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 giugno 2003, n. 18021
"Rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius".

Corte di Cassazione, sezione tri, sentenza 28 giugno 2023, n. 6081
"In tema di imposta di successione, nella nozione di "sopravvenienze ereditarie", di cui all'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346 del 1990, rientrano anche i beni e i diritti che, sebbene inclusi nella consistenza originaria dell'asse ereditario appartenendo al "de cuius" al momento di apertura della successione, siano stati occultati in vita dallo stesso (e, dopo la sua morte, anche dagli eredi) e ne sia stata accertata l'effettiva e reale appartenenza al defunto solo dopo l'apertura della successione".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18570
"In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti – che devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione – per la designazione di colui che subentra "iure proprio" all'assegnatario deceduto prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale dell'abitualità del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al momento della morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cui prova va fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni o altre attestazioni amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, se ne presume la permanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che nessuno dei contendenti è in possesso del requisito dell'abitualità nella lavorazione manuale della terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto di domanda in tal senso da parte dell'ente concedente, il rientro delle terre nella disponibilità di quest'ultimo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 settembre 2020, n. 18211
"In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione".

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1593
"Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede necessario lo faccia giudizialmente valere".

Corte di Cassazione, sezione TRI, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 31729
"In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull'asse, il termine di decadenza triennale del potere accertativo dell'Ufficio decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d'eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell'originaria dichiarazione di successione".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5247
"In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 2017, n. 4695
"In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto".

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 2 agosto 2013, n. 18560
"La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ., con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del medesimo in detto luogo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 gennaio 2013, n. 264
"In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 luglio 2012, n. 12919
"In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)".

Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 20 ottobre 2011, n. 21803
"In tema di imposta sulle successioni e donazioni, alla stregua della disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la quale ha stabilito l'applicabilità della soppressione dell'imposta in questione alle successioni per causa di morte aperte successivamente alla data di entrata in vigore della legge, fissata per il 25 ottobre 2001, è irrilevante, ai fini dell'operatività della disciplina abrogativa indicata, che la liquidazione del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, (o altra vicenda dell'obbligazione tributaria) intervenga in un momento successivo a tale data, occorrendo aver riguardo alla data di apertura della successione, che è quella della morte del dante causa".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 settembre 2011, n. 19498
"In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all'erede che abbia chiesto di subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell'Ente o dei controinteressati".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 marzo 2011, n. 5261
"In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell'art. 1111, secondo comma, cod. civ. – in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni – benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 cod. civ., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate; l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3181
"Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 dicembre 2010, n. 25473
"La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 dicembre 2010, n. 25341
"L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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