L'art. 45 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata: la legge ne promuove l'incremento e assicura gli opportuni controlli.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 45 della Costituzione italiana:
"Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".
Art. 45 della Costituzione italiana: commento e spiegazione
L'art. 45 della Costituzione italiana dispone che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e la legge ne promuove l'incremento e assicura i controlli opportuni.
Compito della legge, inoltre, è quello di assicurarne le finalità.
L'art. 45 della Costituzione italiana, dunque, va letto in combinato disposto con una serie di articoli della Costituzione che delineano i principi che fondano tutela dell'iniziativa economica e, al contempo, tutela del principio di solidarietà sociale:
- l'art. 2 della Costituzione;
- l'art. 3 della Costituzione;
- l'art. 41 della Costituzione;
- l'art. 42 della Costituzione;
- l'art. 43 della Costituzione;
- l'art. 44 della Costituzione.
Negli articoli indicati sono enunciate le coordinate ermeneutiche tracciate dal Costituente a tutela di proprietà ed equità sociale.