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23 Maggio 2024
9:00

Art. 433 c.c. “Persone obbligate”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 433 del Codice Civile, rubricato "Persone obbligate", rientra nel Libro I - Delle persone e della famiglia, Titolo XIII - Degli alimenti.

Art. 433 c.c. “Persone obbligate”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 433 del Codice Civile, rubricato "Persone obbligate", rientra nel Libro I – Delle persone e della famiglia, Titolo XIII – Degli alimenti

L'obbligazione alimentare legale è l'obbligazione cui sono tenute alcune persone a causa di vincoli familiari: essa trova la propria fonte nella legge.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 433 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 433 del Codice Civile.

"All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".

Articolo 433 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma elenca in via tassativa i soggetti sui quali gravano gli obblighi alimentari, comprendendo anche il convivente e la parte dell'unione civile.

L'alimentando non è tenuto a rispettare l'ordine previsto, potendo invece rivolgersi anche a un obbligato inferiore qualora offrisse maggiori garanzie.

La disposizione risulta essere di particolare importanza anche per comprendere quali siano per l'ordinamento i cd. familiari a carico da considerare in presenza delle politiche fiscali.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 433 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 433 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2710
"E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo".

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 16 maggio 2023, n. 13345
"L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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