L’art. 43 della Costituzione è inserito nella Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo III “Rapporti economici” ed è relativo alle ipotesi di espropriazione di imprese per fini di pubblica utilità.
L’espropriazione di imprese che svolgono servizi pubblici essenziali può essere disposta dietro il pagamento di indennizzo e per soddisfare interessi di carattere generale.
Espropriare vuol dire trasferire un bene dal privato allo Stato e, come indicato anche all’art. 42 della Costituzione, nel nostro Paese questo è possibile, poiché devono essere soddisfatti fini di carattere generale.
Per finalità di carattere generale, è possibile riservare anche originariamente la gestione di determinati servizi allo Stato.
Lo Stato, cioè, può decidere di gestire determinati servizi considerati essenziali per la collettività in condizioni di monopolio.
Come si vedrà meglio in seguito, questa previsione non è più al passo con i tempi, in quanto negli ultimi anni, anche sotto le spinte della politica inaugurata dall’Unione europea, è stato avviato un progressivo processo di privatizzazione, che ha condotto alla gestione dei servizi pubblici essenziali attraverso la costituzione di SPA.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 43 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 43 Costituzione:
“Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.
Art. 43 della Costituzione: commento e spiegazione semplice
L’art. 43 della Costituzione prevede un’ipotesi di espropriazione per fini di utilità generale.
Possono infatti essere trasferite allo Stato o a enti pubblici imprese o categorie di imprese che si occupano di servizi pubblici.
Allo stesso modo può essere riservata, in via originaria, la gestione di servizi pubblici al monopolio statale.
Questa previsione è stata applicata in passato, quando veniva riservata la gestione di determinati servizi considerati essenziali allo Stato: è il caso, ad esempio, dell’ENEL, l’Ente Nazionale per l’Energia elettrica o della SIP, Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni.
Negli anni successivi, il processo è stato opposto, in quanto è stata scelta la privatizzazione come strada per la gestione di determinati servizi essenziali.
Nello stesso senso sono orientate le istituzioni dell’Unione europea, basti pensare al fatto che la tutela della concorrenza deve essere garantita al massimo grado nell’ambito dei Paesi dell’Unione e che eventuali aiuti di Stato concessi alle imprese, potenzialmente idonei a falsare il meccanismo concorrenziale, devono passare al vaglio della Commissione.
Fatta questa doverosa premessa quanto al fondamento dell’art. 43 della Costituzione, è utile adesso vagliarne il significato.
Il trasferimento di imprese o categorie di imprese deve avvenire a due condizioni:
- vi devono essere motivazioni legate all’utilità generale;
- ai privati che vengono espropriati deve essere corrisposto un indennizzo.
Espropriare vuol dire, dunque, trasferire da un privato allo Stato un determinato bene.
Questo meccanismo si verifica poiché quel bene deve essere utilizzato al meglio per soddisfare delle esigenze di carattere generale.
Un esempio può essere rappresentato dall’espropriazione di un terreno per la costruzione di un ospedale, poiché quel terreno si trova in una posizione strategica, e la costruzione in quel luogo di un ospedale può soddisfare l’esigenza di tutti di poter ricevere assistenza sanitaria nel migliore dei modi.
L’art. 43 della Costituzione, a differenza dell’art. 42, che fa riferimento all’espropriazione della proprietà privata in generale, si riferisce in maniera espressa alle imprese.
Anche queste ultime, infatti, possono essere espropriate, se è necessario per soddisfare le esigenze della collettività.
Allo stesso modo, come detto, si può riservare alla gestione dello Stato determinare servizi utili alla collettività.
Il collegamento tra gli artt. 2, 41, 42 e 43 della Costituzione: il principio solidarista
L’art. 2 della Costituzione enuncia il principio solidaristico, poiché stabilisce che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’espropriazione costituisce espressione primaria del principio solidaristico: il bene del privato viene trasferito allo Stato per soddisfare esigenze di carattere generale.
Il principio solidaristico è dunque esplicitato:
- all’art. 2 della Costituzione: dove si citano espressamente i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- all’art. 41 della Costituzione: viene stabilito che la proprietà non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da creare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- all’art. 42 della Costituzione: viene previsto che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale;
- all’art. 43 della Costituzione: viene prevista la possibilità di trasferire allo Stato imprese o categorie di imprese che si occupano di servizi pubblici essenziali.
Gli articoli indicati, in definitiva, vanno letti in combinato disposto, poiché forniscono un'idea precisa del principio solidaristico che il Costituente ha voluto enunciare nel Testo costituzionale.