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21 Ottobre 2023
9:00

Art. 42 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 42 della Costituzione codifica il principio di tutela della proprietà.

Art. 42 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 42 della Costituzione

L’art. 42 della Costituzione italiana così dispone:

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

Spiegazione dell’art. 42 della Costituzione

L’art. 42 della Costituzione codifica la tutela della proprietà privata. Viene precisato che deve essere assicurata la funzione sociale della proprietà privata.

Istanze di tipo solidarista fondano, invero, questa previsione. Viene infatti stabilito che la proprietà privata può essere espropriata, salvo indennizzo, per motivi di interesse generale.

La norma di cui all’art. 42 della Costituzione, in tale ottica, va letta in combinato disposto con l’art. 2 della Costituzione e l’art. 41 ove è disposto che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

Anche in ambito sovranazionale è assicurata la tutela del diritto di proprietà.

Nell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea viene stabilito che: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”.

Casistica giurisprudenziale

Alcune interessanti sentenze sul tema.

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 2 agosto 2023, n. 23566

In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione”.

Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 19 giugno 2023, n. 17445

Per il rispetto del principio di partecipazione degli interessati al procedimento di espropriazione è sufficiente che la P.A. provveda alla notifica degli atti ai proprietari dei terreni come risultanti dai certificati catastali, non essendo prescritta alcuna ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'identità degli effettivi proprietari, senza che per tale ragione risulti compromessa la legittimità della procedura ablativa, in quanto la notifica al solo intestatario catastale del decreto di espropriazione impedisce soltanto il decorso del termine di decadenza per la sua impugnazione, non per quella di colui che risulti proprietario del bene oggetto del provvedimento”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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