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22 Ottobre 2023
17:00

Art. 41 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 41 codifica il principio della libertà di iniziativa economica privata.

Art. 41 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 41 della Costituzione

L’art. 41 della Costituzione italiana così dispone:

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Spiegazione dell’art. 41 della Costituzione

La norma di cui all’art. 41 della Costituzione stabilisce che l’iniziativa economica privata deve essere libera, ma allo stesso tempo non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.

L’attività economica, infatti, deve svolgersi in armonia con quelli che sono i fini sociali e ambientali.

Questa disposizione sintetizza istanze di tipo liberale e solidarista, in quanto non si limita a riconoscere come libero lo svolgimento dell’attività economica, ma stabilisce il coordinamento della stessa con l’utilità sociale.

Casistica giurisprudenziale

Sul punto va segnalata un’interessante sentenza della Corte costituzionale.

Corte Costituzionale, sentenza 17 aprile 2023, n. 74

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». La disposizione censurata dal TAR Campania, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l'iniziativa economica privata. Essa, infatti, determina per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilità del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base, con un automatismo irragionevole e sproporzionato. Alla irragionevole limitazione dell'iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio, che determina un ingiustificato effetto discriminatorio, non coerente neppure con un regime di concorrenza "amministrata". L'illegittimità costituzionale opera nel senso che resta possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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