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14 Settembre 2023
13:00

Art. 4 della Costituzione: commento e spiegazione semplice

Nella norma di cui all'art. 4 della Costituzione è tracciato il principio lavorista, che fa parte dei primi 12 Principi fondamentali tracciati nella Costituzione. Il diritto al lavoro è anche un dovere, poiché il singolo è tenuto a contribuire, con la propria attività, al progresso materiale e spirituale della società.

Art. 4 della Costituzione: commento e spiegazione semplice
Avvocato
diritto al lavoro

L’art 4 della Costituzione italiana così dispone:

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

All'art. 4 della Costituzione, dunque, è delineato il principio lavorista, ovvero è enunciato il diritto al lavoro per ognuno ma anche il dovere di ciascuno di lavorare per concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

L'art. 4 della Costituzione fa parte dei primi 12 Principi fondamentali, che costituiscono l'ossatura della nostra Costituzione e che non possono essere modificati, a tutela dell'ordine democratico della società.

Le condizioni che rendono effettivo il lavoro sono tante, e il legislatore deve fare in modo che esse siano concrete, attraverso misure di sostegno al lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori.

Vediamo in cosa consiste il principio lavorista.

Art. 4 della Costituzione: significato

All’art. 4 della Costituzione è delineato il principio lavorista.

Si tratta di un diritto fondamentale, che ha valenza centrale nel tessuto costituzionale.

A dimostrazione di ciò, basta considerare che il principio lavorista è scolpito anche all’art. 1 della Costituzione, con cui l’art. 4 va letto in combinato disposto.

Non è un caso che il Costituente abbia inserito accanto al principio democratico, nell'art. 1 Cost, il principio lavorista.

Questo accade perché il lavoro costituisce non solo un modo per l'uomo di trarre i mezzi di sostentamento, ma è anche un modo per l'uomo di realizzarsi ed essere felice.

Il principio lavorista

Il lavoro è, dunque, un diritto primario dell’individuo e per questo motivo lo Stato ha il compito di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

Si ritiene che la norma in questione abbia carattere programmatico, ovvero che la stessa costituisca un obiettivo, un programma per lo Stato.

L’obiettivo che lo Stato deve porsi è quello della piena occupazione.

Di conseguenza, devono essere assunte tutte le misure idonee al conseguimento di questo obiettivo primario.

Il lavoro non è soltanto un diritto ma anche un dovere.

Questo vuol dire che ognuno deve attivarsi nello svolgimento di un’attività lavorativa, in base alle proprie possibilità e in base alle proprie propensioni.

Ciascuno, attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, è tenuto a concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

L'art. 4 nei primi 12 articoli della Costituzione

L'art. 4 si trova nei primi 12 articoli della Costituzione che costituiscono i principi fondamentali su cui poggia la nostra società.

Fanno parte dei Principi fondamentali, ad esempio:

  • l'art. 1 Cost. che enuncia il principio democratico e il principio lavorista;
  • l'art. 2 Cost., che enuncia il principio di solidarietà;
  • l'art. 3 Cost., che enuncia il principio di uguaglianza;
  • l'art. 5 Cost., che enuncia il principio di autonomia e decentramento;
  • l'art. 6 Cost., che enuncia il principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Il principio lavorista nella Costituzione

Il principio lavorista costituisce l’ossatura della Costituzione: vi sono infatti numerosi articoli che enunciano una serie di valori in tema di lavoro, a cui si ricollega l'art. 4 della Costituzione.

Ad esempio:

  • art. 35 Cost.: deve essere curata la formazione e l’elevazione dei lavoratori;
  • art. 36 Cost.: viene enunciato il diritto ad avere una retribuzione proporzionata e volta a garantire a ciascuno una vita dignitosa, e il diritto alle ferie;
  • art. 37 Cost.: viene enunciata la necessità di garantire alle donne gli stessi diritti degli uomini;
  • art. 38 Cost.: è stabilito il diritto all’assistenza sociale per i lavoratori inabili;
  • art. 39 Cost.: l’organizzazione sindacale è libera;
  • art. 40 Cost.: è sancito il diritto di sciopero.

L'art. 4 della Costituzione spiegato ai bambini

L'art. 4 della Costituzione traccia il principio lavorista.

Ognuno ha diritto al lavoro, poiché il lavoro costituisce il mezzo per l'uomo per vivere ma anche per realizzarsi nella società.

Il lavoro è anche un dovere.

Ognuno, infatti, è tenuto a lavorare e con il proprio lavoro concorre al progresso della società.

Il diritto al lavoro è un diritto centrale nella nostra Costituzione.

In effetti, lo ritroviamo in numerose disposizioni, dove è stabilito che il lavoratore ha diritto ha una giusta retribuzione oppure che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo lavoratore.

Casistica giurisprudenziale

Di seguito, alcune sentenze sul diritto al lavoro:

  • Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10 marzo 2015, n. 4757: L'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorità giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, sicché non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale”.
  • Corte di Cassazione, sez. L, sentenza 24 aprile 2023, n. 10811: La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria)”.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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