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18 Ottobre 2023
15:00

Art. 39 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 39 della Costituzione codifica la libertà sindacale.

Art. 39 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 39 della Costituzione

L’art. 39 della Costituzione italiana così dispone:

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Spiegazione dell’art. 39 della Costituzione

La norma di cui all’art. 39 della Costituzione stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera.

La libertà sindacale è espressione del più ampio diritto ad associarsi previsto ex art. 18 Cost.

Il riferimento alla libertà sindacale è anche affermato agli artt. 12, 27 e 28 della Carta dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

All’art. 12 sono riconosciuti il diritto di riunione e la libertà di associazione.

All’art. 27 viene riconosciuto ai lavoratori il diritto all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa.

Nel nostro ordinamento vi sono norme in tema di libertà sindacale nell’ambito dello Statuto dei lavoratori ove viene sancito il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.

Casistica giurisprudenziale

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza del 5 dicembre 2022, n. 35643

"La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro (nella specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, cd. "volantinaggio elettronico"), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni".

Corte di Cassazione, sezione L, ordinanza del 27 gennaio 2023, n. 2520

"Il nucleo essenziale della "ratio" dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970 risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, da intendersi sia quello tradizionale, tra capitale e lavoro, che quello fra organizzazioni rappresentative di opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori, rispetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell'art. 17 st. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l'incolumità delle persone o l'integrità dell'azienda, sicché, sebbene lo stesso possa, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un'altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore, rappresentante sindacale, in relazione ad una condotta – costituita dall'invio di una email di aspra critica di colleghi sindacalisti per avere i medesimi raggiunto con l'azienda un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli aveva rifiutato di sottoscrivere – ritenuta estranea al rapporto di lavoro ed attinente all'esercizio del diritto alla libertà sindacale)".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza del 3 novembre 2021, n. 31419

"In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati illegittimi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva condannato la parte datoriale per non aver riconosciuto il diritto dei lavoratori alla fruizione di permessi nel monte ore, anche in relazione ai permessi non fruiti dalla data della domanda alla pronuncia della sentenza)".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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