L’art. 37 della Costituzione così dispone:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.
Spiegazione dell’art. 37 della Costituzione
All’art. 37 della Costituzione vengono posti una serie di principi fondamentali:
- la parità di diritti tra donne e uomini;
- una speciale protezione per la madre lavoratrice;
- la previsione per legge del limite minimo per il lavoro salariato;
- la tutela del lavoro dei minori.
In tema di tutela dei diritti delle donne lavoratrici va menzionato il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) che prevede una tutela sia in ipotesi di discriminazione diretta che indiretta.
Si ha discriminazione indiretta quando un atto “apparentemente neutro” mette un lavoratore di un determinato sesso in una posizione di svantaggio rispetto all’altro sesso.
Casistica giurisprudenziale
Un’interessante pronuncia della Cassazione sul tema.
Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza 26 febbraio 2021, n. 5476
“In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. (Nella specie, la S.C. – in relazione alla domanda con cui una lavoratrice aveva dedotto la sussistenza di una discriminazione per avere il datore di lavoro negato, non procedendo alla proroga di un contratto a termine, il mantenimento in servizio della medesima, a causa del suo stato di gravidanza, e invece concesso il rinnovo di contratti a termine a tutti i colleghi che si trovavano nelle sue stesse condizioni contrattuali – ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la predetta domanda sul rilievo che in giudizio non erano stati forniti elementi circa la stipula di nuovi contratti con gli altri dipendenti fondati sulla medesima causale di quello della lavoratrice, così finendo, però, per porre a carico di quest'ultima una prova piena di tutti gli elementi significativi di una discriminazione, e senza considerare il criterio della vicinanza della prova, il quale portava a ritenere che i contratti in questione fossero nella materiale disponibilità del datore di lavoro)”.