L'articolo 369 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria, è rubricato "Autocalunnia".
Il testo aggiornato l'art. 369 c.p. dispone:
"Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale monocratico
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Termine di prescrizione: 6 anni
Incolpare se stessi di un finto reato, ovvero che non sia mai esistito, o addirittura dichiarando di averlo commesso pur sapendo essere un altro il colpevole, corrisponde a reato.
La ratio della norma risiede nel tutelare il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, evitando che le forze dell’ordine e la Giustizia si attivino per reprimere reati mai commessi.
L’autocalunnia può essere compiuta sia dichiarando (oralmente oppure con uno scritto, anche se anonimo) un reato mai commesso, sia confessando di aver avuto una condotta delittuosa pur sapendo essere un altro il vero autore.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti più rilevanti della giurisprudenza:
Tribunale di Campobasso, sentenza 29 settembre 2014, n. 743
"I reati di calunnia e autocalunnia di cui agli artt. 368 e 369 del codice penale, sono reati di pericolo per la cui integrazione è sufficiente che vi sia la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per l'accertamento del reato incolpato con il conseguente danno per il funzionamento della giustizia. Tuttavia, tali reati debbono ritenersi esclusi nel caso in cui il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata".
Tribunale di Bologna, sentenza 10 ottobre 2012, n. 3201
"La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 384 del codice penale per il reato di calunnia (applicabile anche all'autocalunnia) si configura solo quando l'incolpazione (o l'autoincolpazione) sia stata determinata dalla necessità di salvare sé stessi o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell'onore. Un danno di siffatta pregnanza non è ravvisabile nell'eventuale sottoposizione del coniuge ad un procedimento penale per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 116 del Codice Stradale, in relazione al quale l'ordinamento non ammette, infatti, restrizioni della libertà personale".
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 20 novembre 2003, n. 44737
"Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma".
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 25 agosto 1986, n. 8606
"Il termine "confessione" adottato dall'art. 369 cod. pen. (autocalunnia) non vale a limitare la sussistenza del reato solo al caso dell'autoincolpazione avvenuta davanti al giudice, ma ad esso si riferisce come ad una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre anche nel caso di dichiarazioni rese a qualsiasi autorità cui incomba l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria".
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 14 luglio 1984, n. 6495
"E' ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e di falsa testimonianza, avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di due diversi beni tutelati dalla legge".