L'articolo 368 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria, è rubricato "Calunnia".
Il testo aggiornato dell'art. 368 c.p. dispone:
“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte]”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale monocratico (ud. preliminare); Tribunale collegiale (3° comma)
Arresto: facoltativo; obbligatorio (II parte del 3° comma)
Fermo: non consentito (1° comma); consentito (2° e 3° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 6 anni (1° comma); 12 anni (I parte del 3° comma); 20 anni (II parte del 3° comma)
Il reato di calunnia è uno dei delitti perseguiti dalla legge e intende tutelare sia il corretto funzionamento della Giustizia, sia la libertà personale di chi venga falsamente incolpato di aver commesso un reato.
La norma descrive un reato comune, cioè che per sua natura possa essere commesso da “chiunque”.
Inoltre, è un reato di pericolo poiché si ritiene configurato anche senza l’inizio di un procedimento a carico dell’innocente, ma già solo per il fatto che la Giustizia si sia attivata per ricercare gli elementi illeciti di un reato falsamente addebitato.
Per questo motivo, la calunnia è configurata in ogni caso in cui l’Autorità giudiziaria sia tenuta a procedere, anche se con una minima attività di indagine.
La condotta descritta dall’art. 368 c.p. e ritenuta penalmente rilevante è duplice:
- la falsa informazione di un reato indirizzata all’Autorità giudiziaria, con cui viene indicato un autore di cui si conosce l’innocenza (ovvero, la calunnia formale);
- la simulazione di tracce di un falso reato, ovvero indizi materiali rivolti ad una persona specifica, che mettano in allarme l’Autorità (cioè, la calunnia materiale).
Il dolo generico è l’elemento soggettivo richiesto e consiste nella coscienza e volontà di incolpare un innocente di un reato.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti più rilevanti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 21 febbraio 2023, n. 7573
“La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1616
“La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 21 settembre 2022, n. 34894
“Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 13 settembre 2022, n. 33754
“In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall'art. 51 cod. pen., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace”.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 7 gennaio 2022, n. 299
“La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano considerarsi calunniosi; al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 21 dicembre 2021, n. 46692
“Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato o dell'imputato che, nel corso dell'interrogatorio, pur se affetto da nullità per violazione del diritto di difesa, renda dichiarazioni idonee a costituire una falsa incolpazione nei confronti di un terzo”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 marzo 2021, n. 8246
“Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità”.