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18 Ottobre 2023
13:00

Art. 36 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 36 della Costituzione codifica il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Art. 36 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 36 della Costituzione

L’art. 36 della Costituzione italiana così dispone:

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Spiegazione dell’art. 36 della Costituzione

L’art. 36 della Costituzione sancisce il principio fondamentale della retribuzione “proporzionata” alla qualità e quantità del lavoro svolta e in ogni caso “sufficiente” ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa.

Viene inoltre stabilito che la legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa.

Il lavoratore, inoltre, ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.

Importante sottolineare il fatto che il lavoratore non può rinunciare alle ferie: il Costituente ha codificato questo principio per evitare che si potessero realizzare abusi nella pratica da parte del datore di lavoro.

Il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente

Va ricordato che recentemente la Cassazione si è espressa in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente stabilendo, tra l’altro, che: “Pur con tutta la prudenza con cui bisogna approcciare la materia retributiva ed il rispetto della riserva di competenza attribuita normalmente alla autorità salariale massima, rappresentata dalla contrattazione collettiva, non può che ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano contenuti (anche attinenti alla dignità della persona) che preesistono e si impongono dall'esterno nella determinazione del salario” (Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 2 ottobre del 2023, n. 27711).

La durata della giornata lavorativa

La durata massima della giornata lavorativa è di 8 ore per un massimo di 40 ore settimanali. Le ore settimanali non  possono, in ogni caso, essere superiori a 48, straordinario compreso.

Con riguardo all’orario lavorativo è interessante riportare una sentenza del Tribunale di Firenze del 22 ottobre 2019 che ha censurato espressamente la condotta datoriale che si traduceva in una forma di discriminazione indiretta in danno dei genitori lavoratori.

In particolare, l’amministrazione aveva introdotto regole più rigide di quelle contenute nel CCNL con riguardo al rispetto dell’orario lavorativo, in assenza di un regime di favore per i dipendenti che avessero peculiari necessità, in quanto genitori.

Il Tribunale ha stabilito che la modifica determinava “una potenziale discriminazione indiretta in danno dei genitori lavoratori (soggetti portatori del fattore di rischio costituito dalla maternità o paternità, v. art. 25, co. 2-bis d.lgs. n. 198/2006), e in particolare delle lavoratrici madri (soggetti che cumulano il fattore di rischio costituito dal sesso femminile con il fattore di rischio costituito dalla maternità), senza che, dal canto suo, il datore di lavoro pubblico convenuto abbia comprovato la sussistenza di una finalità legittima perseguita con mezzi appropriati e necessari”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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