L’articolo 359 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti, ed è rubricato “Persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
Il testo aggiornato dell’art. 359 c.p. dispone:
“Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione”.
Sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità coloro i quali, per esercitare la professione, devono obbligatoriamente conseguire una speciale abilitazione prescritta dalla legge (è il caso dell’avvocato che deve essere iscritto all’albo); ma anche chi adempia ad un servizio dichiarato di pubblica necessità.
Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 28 aprile 2023, n. 17814
“In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 16 luglio 2010, n. 27699
“In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 23 novembre 2006, n. 38877
"Il cosiddetto "ausiliario del traffico" non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall'art. 17 comma 132, Legge 15 maggio 1997 n. 127, così come interpretato dall'art. 68 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione”.