L’art. 35 della Costituzione italiana così dispone:
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.
Spiegazione dell’art. 35 della Costituzione
La norma di cui all’art. 35 della Costituzione prevede il dovere in capo allo Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme.
Il riferimento particolare va alla cura per la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Lo Stato ha inoltre il compito di favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti del lavoro e riconosce la libertà di emigrazione.
Nell’ambito delle fonti di carattere sovranazionale, il riferimento è contenuto all’art. 145 TFUE ove è stabilito che: “Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea”.
Nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dunque, è espressamente richiamata la necessità di fare riferimento a una forza lavoro competente e qualificata che possa rispondere al meglio ai mutamenti economici.
Casistica giurisprudenziale
Interessanti le valutazioni effettuate da Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 20 maggio 2019, n. 13525 con cui la Corte ha stabilito che una “retrocessione” del lavoratore è ingiustificata, in quanto contraria a quanto previsto dall’art. 35 Cost. “segnatamente laddove al comma 2 è affermato che la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, formazione ed elevazione che appaiono in stridente contrasto con il carattere afflittivo e tendenzialmente a tempo indeterminato della retrocessione in commento”.