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9 Ottobre 2023
9:00

Art. 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione

L'art. 348 c.p., rubricato "Esercizio abusivo di una professione", rientra nel Libro II, Titolo II , Capo II del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione
Dottoressa in Giurisprudenza
Art. 348 c.p., Esercizio abusivo di una professione

L’articolo 348 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare; Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione; Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, è rubricato "Esercizio abusivo di una professione".

Il testo aggiornato dell'art. 348 c.p. disciplina:

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale monocratico
Arresto: non consentito (1° comma); consentita (3° comma)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita (1° comma); consentita (3° comma)
Altre misure cautelari personali: non consentite (1° comma); consentite (3° comma)
Termine di prescrizione: 6 anni

Il legislatore intende punire la condotta di chi assolve abusivamente una professione oppure un’attività, per la quale sono richiesti il conseguimento di un titolo di studio, così come determinati requisiti professionali.

Ai sensi dell’art. 348 c.p., il bene giuridico tutelato dal legislatore è duplice, ovvero:

  •  gli interessi della collettività;
  • il buon andamento della P.A. tale da assicurare esclusivamente agli organi competenti la titolarità delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Il reato si intende consumato nel momento e nel luogo in cui sia commesso il primo atto riconducibile inequivocabilmente alla professione. E' ammissibile il tentativo.

L’elemento soggettivo è il dolo generico e a nulla rileva l’assenza o la sussistenza dello scopo di lucro dell’autore.

Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza.

Corte di Cassazione, sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di infermiere l’attività, svolta senza il prescritto titolo abilitante, consistente nel praticare una “stimolazione oculare” attraverso l’effettuazione di punture sottocutanee all’altezza degli occhi, infiltrando sostanze nei tessuti allo scopo di ottenere effetti latu sensu benefici per la funzionalità della vista”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 11493
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione la condotta del praticante avvocato che, essendo abilitato al patrocinio nelle cause civili entro determinati limiti di valore, eserciti la propria attività in una controversia di valore superiore”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 52888
Integra il delitto de quo in caso di professione legale la condotta di chi, pur non potendo svolgere attività riservata al professionista iscritto all’albo degli avvocati, predispone atti tipici poi firmati da un legale abilitato”.

Corte di Cassazione, sez. VI,1 marzo 2023, n. 8956
In tema di esercizio abusivo di una professione, integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica”.

Corte di Cassazione, sez. VI, 23 agosto 2023, n. 35492
"Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione deve ritenersi ininfluente l’occasionalità dell’atto, come pure l’assenza di una struttura organizzativa idonea a sostenerlo e la non remuneratività della prestazione, per il geometra che, sospeso dall’Albo, abbia diretto un lavoro. Tali aspetti, infatti, non riguardano condotte come quella legata, per i geometri, alla direzione dei lavori inerenti la costruzione di un edificio, che si sostanziano in atti esclusivamente tipici della professione, mentre afferiscono ad ipotesi diverse riguardanti atti non di esclusiva pertinenza della professione, ma solo caratterizzanti il ruolo professionale. Solo rispetto a tali atti la non occasionalità, la realtà organizzativa che li sostiene e la remuneratività della relativa prestazione assumono un rilievo decisivo nella configurabilità dell’ipotesi di reato di cui all’art. 348 c.p.".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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