L’art. 34 della Costituzione italiana così dispone:
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Spiegazione dell’art. 34 della Costituzione: cosa vuol dire che la scuola è aperta a tutti?
La norma di cui all’art. 34 della Costituzione codifica il diritto all’istruzione.
Viene stabilito che la scuola è aperta a tutti e che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni.
Viene poi stabilito che, i capaci e meritevoli hanno diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi anche se hanno difficoltà di tipo economico.
Lo Stato deve dunque provvedere a rendere concreto questo diritto tramite l’erogazione, ad esempio, di borse di studio.
L’articolo in commento, dunque, va letto in combinato disposto con l’art. 3 della Costituzione, ove è citato il principio di uguaglianza. Espressione dell’uguaglianza sostanziale, invero, è la predisposizione da parte dello Stato di misure volte a fornire a tutti uguali possibilità.
Casistica giurisprudenziale
Da segnalare un’interessante sentenza del Consiglio di Stato sul tema.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 24 luglio 2020, n. 4741
“Il diritto all'istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell'impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, pertanto la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c . Inoltre, la natura dell'interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno”.