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22 Agosto 2023
11:00

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione

L'articolo 322 del Codice Penale, rubricato Istigazione alla corruzione, interviene nell'ordinamento al fine di impedire e contrastare la sfiducia generata dalla corruzione dei pubblici funzionari. L'onorabilità e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sono il caposaldo della presente disciplina.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 322 del Codice Penale, rubricato “Istigazione alla corruzione”, dispone che:

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito (1° e 3° comma); consentito (2° e 4° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite (v. art. 289, comma 2, c.p.p.)
Termine di prescrizione: 6 anni (1° e 3° comma); 6 anni e 8 mesi (2° e 4° comma)

La norma è stata sostituita dall’art. 12, Legge del 26 aprile 1990, n. 86 e modificato dall’art. 3, Legge del 7 febbraio 1992, n. 181.

Per offerta si fa riferimento alla dazione effettiva e spontanea devoluta in termini di denaro o altra utilità, mentre per promessa è da intendersi l’impegno di una prestazione futura.

Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente sia la promessa sia l’offerta, tale da turbare il funzionario pubblico.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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