L’art. 321 del Codice Penale, rubricato “Pene per il corruttore”, dispone che:
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 391-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: non consentito (in relazione all'art. 318); facoltativo (in relazione all'art. 319)
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita (in riferimento all'art. 318); consentita (in riferimento all'art. 319)
Altre misure cautelari personali: non consentite (in relazione all'art. 318, salva l'applicazione dell'art. 289, comma 2 c.p.p.); consentite (in relazione all'art. 319)
Termine di prescrizione: 6 anni (in relazione all'art. 318 c.p.); 6 anni (in relazione all'articolo 319 c.p.); 8 anni (in relazione all'art. 319-ter, comma 1); 12 anni (in relazione all'art. 319-ter, comma 2, prima parte); 20 anni (in relazione all'art. 319-ter, comma 2, seconda parte)
L’articolo 321 prevede un reato autonomo e non una forma di concorso nei delitti indicati.
La ratio legis è di estendere la punibilità anche nei confronti del corruttore o dell’indotto, coadiuvando l’attività di segnalazione nei confronti dei funzionari pubblici.