L’art. 320 del Codice Penale, rubricato “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, dispone che:
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.
Il legislatore ha inteso tutelare il buon andamento e la trasparenza della P.A., e grazie alla riforma normativa operata dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190 ha esteso la punibilità a tutti i soggetti incaricati di un pubblico servizio e non solo ai pubblici ufficiali.
A proposito di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, così come disciplinato dalla norma in esame, si ricordano le seguenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione:
- Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 1 marzo 2023, n. 8959 "In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per contrarietà al criterio della ragionevolezza – dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, è espressione di discrezionalità legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificità criminologica della corruzione ed alla funzionalità di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione";
- Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 aprile 2019, n. 17295 "In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione, è applicabile anche all'incaricato di pubblico servizio, in quanto il richiamo operato dall'art. 320 cod. pen. all'art. 319 cod. pen. implicitamente contiene anche quello all'art. 319-bis, trattandosi, quest'ultima, di norma accessoria a quella di cui all'art. 319 citato";
- Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 9 marzo 2018, n. 10759 "Non è configurabile il delitto di corruzione per atto di ufficio – secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 all'art. 320 cod. pen. – nei confronti del dipendente della Società Autostrade per l'Italia, perché, pur rivestendo quest'ultimo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non può essere considerato un pubblico impiegato";
- Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 19 novembre 2009, n. 44504 "L'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal D.M. 7 ottobre 1999 è incaricato di pubblico servizio";
- Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 30 luglio 1991, n. 2266 "Costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecitamente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati".