L’art. 319 ter del Codice Penale, rubricato “Corruzione in atti giudiziari”, dispone che:
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo (1° comma e I parte del 2° comma); obbligatorio (II parte del 2° comma)
Fermo: consentito (salvo che, per il 1° comma e per la prima parte del 2° comma, non ricorra l’attenuante ex art. 323 bis c.p.)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 12 anni; 20 anni (seconda parte del 2° comma: v. art. 157, comma 2)
L’articolo è stato aggiunto dall’articolo 9 della Legge 26 aprile 1990, n. 86, rendendo la fattispecie autonoma e non più come un’aggravante degli artt. 318 e 319.
La corruzione passiva del soggetto che svolge una pubblica funzione di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali), fa riferimento a processi tassativamente indicati e che non rilevano tra quelli disciplinari. Si ritiene essere “parte”, ai fini del reato, sia la persona fisica che proponga o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale.
L’elemento soggettivo integrante il reato è il dolo generico.
E’ configurabile il tentativo nel delitto di corruzione in atti giudiziari.
Il reato si intende consumato con l’accettazione della promessa di denaro o di altra utilità da parte del corruttore.
In tema di corruzione in atti giudiziari, di cui all'articolo 319 ter del Codice Penale, si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:
- Corte di Cassazione, 30 aprile 2019, n. 17973 "In tema di corruzione in atti giudiziari, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto; di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto";
- Sezioni Unite della Cassazione, 21 aprile 2010, n. 15208 "Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 319 ter c.p., è definito atto giudiziario quell'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicchè rientra nello stesso anche la disposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale".