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23 Agosto 2023
15:00

Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 319 quater del Codice Penale, rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità" è uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal nostro ordinamento.

Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 319 quater del Codice Penale, rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 319 quater c.p.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 319 quater del Codice Penale:

Comma 1 dell'art. 319 quater c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".

Comma 2 dell'art. 319 quater c.p. "Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo (1° comma); non consentito (2° comma)
Fermo: consentito (1° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma); non consentita (2° comma)
Altre misure cautelari personali: consentite (1° comma); non consentite (2° comma)
Termine di prescrizione: 10 anni e 6 mesi (1° comma); 6 anni (2° comma)

Articolo 319 quater del Codice Penale: commento e spiegazione

La disciplina è stata inserita come fattispecie autonoma di reato a seguito della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, al fine di chiarire i rapporti tra condotte corruttive e atteggiamenti costrittivi.

A differenza di quanto avviene per la concussione (art. 317 c.p.), il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità punisce anche il soggetto indotto seppur prevedendo una pena più mite.

Infatti, l'aspetto dell'induzione e le sue differenze con la costrizione sono state al centro per lungo tempo di un dibattito giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, l'induzione sarebbe consistita in qualunque tipo di pressione e minaccia prospettate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, per ottenere il pagamento o l'indebita promessa.

Secondo altra parte invece, la costrizione doveva essere idonea a ingenerare nella vittima un metus, ovvero un timore. In forza dello stesso, la vittima avrebbe accettato l'esercizio indebito del potere pubblico che ne avrebbe limitato il potere di autodeterminazione, a differenza della pressione esercitata ai sensi del 319 quater c.p. che, servendosi di un contegno implicito e blando del p.u. o dell'incaricato del pubblico servizio, avrebbe sì determinato una soggezione della vitima, ma sarebbe stata più subdolamente persuasiva.

Sul contrato sono poi intervenute le Sezioni Unite, 14 marzo 2014, n. 12228 le quali hanno sostenuto che "Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico".

Ai fini della consumazione è sufficiente la promessa di denaro o di un’altra utilità fatta dall’indotto a pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio, senza assumere rilievo l’eventuale riserva mentale di non adempiere.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 319 quater c.p.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 319 quater c.p.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 29 maggio 2023, n. 23318
"In tema di reati dei pubblici ufficiali contro la P.a., nel caso di abuso di qualità, cioè della posizione giuridica soggettiva che costituisce situazione riscontrabile sia nel delitto di concussione che in quello di induzione indebita, il pubblico funzionario, per conseguire la dazione o la promessa, fa leva sulla importanza e sullo spessore della sua posizione soggettiva, senza far riferimento alcuno ad uno specifico atto del proprio servizio. L’abuso soggettivo, pertanto, può porre una persona in condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni antigiuridiche, oppure può indurre il privato a dare o promettere l’indebito, per acquisire la benevolenza dell’agente, foriera di potenziali futuri lavori".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 1 marzo 2023, n. 8959
"In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata per contrarietà al criterio della ragionevolezza – dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, è espressione di discrezionalità legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificità criminologica della corruzione ed alla funzionalità di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 16 gennaio 2023, n. 1298
"In tema di reati contro la pubblica amministrazione, qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 19 luglio 2022, n. 28412
"In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono "prezzo" – e non invece profitto – del reato di corruzione (nella specie, in atti giudiziari) le somme ricevute, per sè o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 6 dicembre 2021, n, 45102
"La disciplina della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 28 ottobre 2012, n, 38863
"In tema di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto".

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 14 ottobre 2021, n, 37509
"In tema di induzione indebita, il reato è integrato qualora il privato indotto formuli un'effettiva promessa al soggetto pubblico inducente, perfezionando un reale accordo tra loro, a nulla rilevando che il privato si sia successivamente risolto a non dar seguito all'accordo; viceversa, si configura l'ipotesi tentata nel caso in cui l'accordo sia solo apparente, in quanto il privato ha simulatamente promesso la dazione".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 giugno 2021, n, 23887
"In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, quando l'utilità perseguita con l'illecita condotta induttiva necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo cui debba fare seguito soltanto l'esecuzione di un'attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l'adozione dell'atto stesso, senza che assuma rilievo la successiva attività materiale".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 28 maggio 2021, n. 21320
"Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente. La resistenza della persona offesa mal si concilia con l'adesione alla proposta: presuppone piuttosto che, a seguito della indebita richiesta, il destinatario della stessa, prometta solo fittiziamente l'adempimento dell'obbligazione assunta, decidendo al contempo di denunziare il fatto, avviare le indagini e favorire la consegna controllata della somma indebitante richiesta, in tal modo manifestando concretamente ed in immediatezza la volontà di resistere all'induzione".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 18 maggio 2021, n, 19679
"In tema di patteggiamento nei reati contro la Pubblica Amministrazione, è ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata in difetto della restituzione integrale del prezzo o del profitto prevista ex art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibile ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delle impugnazioni".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 15 marzo 2021, n, 10066
"In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche in forma omissiva attraverso il mancato compimento di atti doverosi, ove tale comportamento sia idoneo ad indurre il privato alla dazione o alla promessa dell'indebito".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 8 aprile 2013, n. 16154
"L'abuso richiesto per i reati di concussione e induzione indebita non può essere "semplicemente" la richiesta del pubblico ufficiale al privato di denaro o altre utilità per evitare un danno. Infatti la sollecitazione al denaro o utilità, anche se avanzata al privato per evitare un pregiudizio derivante dall'applicazione della legge attraverso un atto contrario ai doveri di ufficio, dà luogo, se rifiutata al reato di istigazione alla corruzione, e, se accettata, alla corruzione disciplinata dall'articolo 319 del Codice penale. La richiesta rilevante ai fini della concussione o dell'induzione è invece quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che che rappresentano la dimostrazione del concreto abuso della qualità o del potere del pubblico ufficiale fermi restando i diversi modelli comportamentali in cui si esprime l'abuso, non rilevanti nel sistema previgente. L'induzione cioè non può rappresentare un risultato quanto piuttosto essere qualificata come una condotta".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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