L’art. 319 bis del Codice Penale, rubricato “Circostanze aggravanti”, dispone che:
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.
La disciplina getta le basi per due aggravanti speciali che trovano applicazione per la corruzione propria, di cui all’art 319 c.p.
Il legislatore ha inasprito le pene previste per le condotte frutto dell’accordo tra corrotto e corruttore, specialmente nel caso in cui realizzino un proposito criminoso il cui vulnus sia enfatizzato rispetto al bene giuridico tutelato.