L’art. 318 del Codice Penale, rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, dispone:
“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 8 anni
La norma disciplina la cd. corruzione impropria il cui oggetto è il baratto del compimento di un atto d’ufficio dietro un corrispettivo indebito.
E’ necessario che la promessa o dazione indebita delle somme di denaro o di un’altra utilità al pubblico funzionario sia finalizzata al compimento di un unico e specifico atto, non obbligatoriamente contrario ai doveri del suo ufficio
Il reato ha natura plurioffensiva, poichè lede sia il buon funzionamento sia la correttezza e la trasparenza della Pubblica Amministrazione. Il reato prevede, inoltre, il concorso necessario tra la condotta del corruttore privato (extraneus) e il corrotto funzionario pubblico (intraneus).
L'elemento soggettivo è il dolo generico consistente cioè nella rappresentazione, da parte del pubblico agente, delle conseguenze illecite da voler raggiungere.