L’ art. 31 della Costituzione italiana così dispone:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Spiegazione dell’art. 31 della Costituzione
La norma di cui all’art. 31 della Costituzione codifica un principio di fondamentale importanza, in quanto viene stabilito che la Repubblica ha il dovere di agevolare con misure economiche la famiglia, con particolare riferimento alle famiglie numerose.
Viene inoltre stabilito che la Repubblica ha il dovere di tutelare la maternità, l’infanzia e la gioventù.
Esempi di tutela della famiglia sono rappresentati da tutte quelle misure che sono attuate dallo Stato per favorire coloro che hanno meno mezzi: le borse di studio per favorire i giovani che vogliono proseguire gli studi; l’assegno unico che viene previsto in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare; l’astensione per la donna lavoratrice in ipotesi di maternità.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sezione L, ordinanza del 23 febbraio 2023, n. 5598
“L'efficacia delle dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile), è sospesa fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità fruito dalla interessata, avendo la norma inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà – contro eventuali abusi datoriali volti a viziarla o a condizionarla in vario modo – espressa con riferimento al momento delle dimissioni, in relazione al quale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della predetta volontà”.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza del 12 agosto 2022, n. 24754
“Per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, nel caso di successione di due periodi di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità relativa al secondo periodo va computata tenendo conto sia dei contributi connessi ai redditi prodotti nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, sia dell'ammontare della prima indennità di maternità corrisposta nel medesimo periodo, poiché, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 4 del d.m. 4 aprile 2002, per le lavoratrici soggette alla gestione separata la tutela della maternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente ed eventuali differenziazioni rischierebbero di compromettere diritti tutelati dagli artt. 3, 31 e 37 Cost”.