La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e quindi la così detta "transizione digitale" rappresenta un esigenza sempre maggiore assumendo un ruolo centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per questo motivo, già con la L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato introdotto, all'interno della Legge 241 del 1990, legge cardine del procedimento amministrativo, l'articolo 3 bis, volto ad incentivare l'utilizzo della telematica.
Andiamo di seguito ad esaminare questo articolo.
Norma
- Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche (agiscono mediante strumenti informatici e telematici), nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
L'uso della telematica, cos'è?
L’articolo 3 bis della Legge 241 del ‘90 è stato aggiunto con L. 11 febbraio 2005, n. 15, e successivamente modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
Scopo di questo articolo è quello di introdurre l’utilizzo di strumenti telematici all’interno delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, semplificando anche i processi di integrazione tra pubblica amministrazione e privati.
Il processo di digitalizzazione della P.A. sviluppatosi a seguito delle linee guida indicate dall’Unione Europea, si è pian piano sviluppato con sempre maggior vigore allo scopo di consentire ai privati cittadini una più facile interazione con la Pubblica Amministrazione fino a poco tempo fa vista come irraggiungibile e lontana dai bisogni del privato.
L’inserimento quindi dell’art. 3 bis all’interno della Legge 241 del’90 fa parte della più ampia intenzione del legislatore di ammodernare la macchina amministrativa iniziato proprio con l’emanazione della legge sul procedimento amministrativo.
La legge n. 241, infatti, è stata a suo tempo legge all’avanguardia,dal momento che già nella sua prima stesura, all’art. 22, nella definizione della nozione di “documento amministrativo”, esplicitamente indicava tra le varie tipologie, anche ipotesi di documenti informatici definiti dal legislatore come “rappresentazioni elettromagnetiche” (espressione che nel testo poi successivamente modificato è rimasta inalterata).
L’Articolo 22, quindi, è universalmente considerato una delle prime pietre poste per la definizione e disciplina legislativa del documento informatico.
Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica ha aperto alla Pubblica Amministrazione nuove porte, dandole la possibilità, sotto la spinta del legislatore Europeo, di avviare quella che oggi viene comunemente definita la "digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.
Ad oggi, infatti, la maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni è dotata di un proprio portale telematico e di un sito istituzionale.
Il codice dell’Amministrazione Digitale
Come abbiamo visto, l’evoluzione tecnologica è stata molto più veloce di quella del legislatore, di conseguenza si è vista l’esigenza, per non restare indietro anche con gli altri paesi europei, di dare una rinfrescata alla “legge delle leggi” ovvero la legge sul procedimento amministrativo.
Tale esigenza è stata espressamente manifestata con la Legge sulla semplificazione n.229 del 10 luglio 2003.
E’ stato quindi delegato il Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi volti a coordinare il riassetto delle disposizioni vigenti in materia della “società dell'informazione" e il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'11 novembre 2004, ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo recante il “Codice dell'amministrazione digitale” di cui si vedrà più approfonditamente nell’articolo ad esso correlato.