L’articolo 2824 del Codice Civile, disciplina come segue:
“L'iscrizione di ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo”.
La norma rappresenta una applicazione dei principi che trovano luogo in materia di convalida.
Il preesisente assetto normativo faceva riferimento al concetto di ipoteca convenzionale e, nonostante ciò, veniva ritenuto ammissibile che venisse costituita con una dichiarazione unilaterale. Così facendo, la semplice accettazione pervenuta dal creditore avrebbe potuto giungere in qualunque momento, purchè attraverso la domanda di iscrizione.
Con l'avvento del nuovo Codice Civile, il riferimento normativo ha cominciato ad essere quello della cd. ipoteca volontaria: venivano così arginate eventuali difficoltà di iscrizione nel caso di un costituente deceduto.
E' indubbio che, affinchè possa essere disposto in ordine all'ipoteca volontaria, è necessaria la capacità di poter disporre della cosa.