L’articolo 2823 del Codice Civile, di cui alla Sezione IV, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, dispone:
“L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza”.
La norma fa in modo da arginare un’eventuale violazione del principio di specialità dell’ipoteca dovuta all’impossibilità di descrivere il bene.
Con riferimento alla disciplina sin qui descritta, assume particolare importanza il richiamo giurisprudenziale compiuto nel 1980.
Vediamo adesso la sentenza della Corte di Cassazione sul tema:
- Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 13 dicembre 1980, n. 6471
"La possibilità di esame in cassazione delle questioni rilevabili di ufficio è subordinata al fatto che esse non comportino la necessità dell'accertamento e della valutazione di elementi di fatto diversi da quelli accertati ed apprezzati dai giudici del merito. (Principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della nullità dell'iscrizione d'ipoteca ai sensi dell'art. 2823 Cod. civ.)".