L’articolo 2822 c.c, di cui alla Sezione IV, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, disciplina:
“Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione”.
La disposizione fa propri i principi in tema di vendita di cosa altrui, per cui la stipulazione ha effetti solo tra le parti. La vendita fa sorgere in capo a colui che aliena l’obbligo di acquistare il bene e che assume il ruolo di falsus procurator.
Si segnalano:
- Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 luglio 1991, n. 7674 e in tema di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione, ipoteca, iscrizione e formalità
" Il grado delle ipoteche, come fissato dall`ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei RR.II., puo` essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengono alla postergazione (art. 2843 cod. civ.), non anche, pertanto, in forza di mera dichiarazione unilaterale di una parte. da vedere: [s78\02991] "; - Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 luglio 1991, n. 7674 in tema di mutuo
"In tema di mutui fondiari, le norme che impongono determinate garanzie non escludono che le parti, avvalendosi della loro autonomia contrattuale, possano stipulare ulteriori garanzie (nel caso di specie, pegno su di una somma di danaro). da vedere: [s84\03111] "; - Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 10 luglio 1991, n 7674 in tema di responsabilità patrimoniale, cause di prelazone, ipoteca
" L`art. 2822 cod. civ., in tema di ipoteca su bene altrui, non trova deroga nella disciplina del mutuo fondiario, di modo che, ove questi sia garantito dalla concessione di ipoteca su area in corso di espropriazione in favore del mutuatario, l`iscrizione dell`ipoteca medesima puo` avvenire (e prende grado) solo in esito al perfezionarsi della procedura espropriativa. da vedere: [s68\03127]".