L’articolo 2820 del Codice Civile dispone che:
“Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente”.
La norma traccia il solco per il riconoscimento delle sentenze straniere come immediatamente esecutive nel nostro ordinamento, alla stregua della Legge del 31 maggio 1995, n. 218.
Tuttavia, oltre alle sentenze che possono produrre l'ipoteca giudiziale, è possibile richiamare altri provvedimenti a cui la legge riconosce esplicito effetto in tal senso.
Ne sono un esempio:
- i decreti ingiuntivi, la cui esecutività è sancita agli articolo 642, 647, 649 del Codice di Procedura Civile;
- il decreto del Presidente di tassazione di spese ed onorari, dovuti dal dente ai proprio avvocato e procuratore.
In ogni caso, sia la sentenza che il provvedimento devono essere emessi da un organo appartenente alla magistratura ordinaria oppure amministrativa.