L’articolo 2819 del Codice Civile dispone quanto segue:
“Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo”.
La norma concentra la propria attenzione sui lodi arbitrali e con riferimento a quelli emessi nell’ambito dell’arbitrato ritualmente riconosciuto, purchè consti di una condanna.
Il giudice, in questo caso, rende esecutivo il lodo attraverso il decreto, che sarà titolo valido per procedere con l’iscrizione dell’ipoteca.
Si segnala la seguente sentenza emessa dal TAR Sardegna:
- Tribunale Amministrativo Regionale, Sardegna – Cagliari, sentenza 19 aprile 2001, n. 417
"Il lodo, nel caso di specie dichiarato esecutivo, è idoneo ad essere eseguito nel territorio della Repubblica. Esso costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ed è presupposto idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in base all'espressa previsione dell'art. 2819 c.c. nonchè titolo per la trascrizione od annotazione sui registri immobiliari".