L’articolo 2818 del Codice Civile, apre la trattazione per la disciplina dell’ipoteca giudiziale:
“Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto”.
La norma sancisce che l'ipoteca giudiziale tragga origine dai provvedimenti di natura giudiziale, grazie ai quali il creditore può richiedere la sua garanzia ipotecaria.
In questo caso, l’iscrizione ipotecaria spetta unicamente al creditore.
L’ipoteca è uno dei diritti reali di garanzia su cosa altrui a mezzo del quale viene concesso a colui il quale è debitore, o da un terzo, di porre in garanzia un bene immobile per poter riscattare il proprio debito. Attraverso l’ipoteca, quindi, il creditore viene riconosciuto nel suo diritto di essere soddisfatto e preferito rispetto ad altri sul prezzo ricavato dall’espropriazione del bene.
L’ipoteca giudiziale, tra i suoi provvedimenti costitutivi richiama le sentenze penali, di separazione e di divorzio.