L’articolo 2817 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Titolo III, Libro VI, dispone la disciplina prevista per l’ipoteca legale:
“Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
[3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.]”.
La fattispecie dell’ipoteca legale si basa su precise necessità di tutela e alla stregua di determinati crediti. Essa è prevista in casi tassativamente indicati dall’ordinamento e che, comportando la costituzione del solo diritto all’ipoteca, troverà attuazione solo dopo la sua regolare iscrizione.
L’ipoteca legale è tale a partire dalla circostanza che la sua iscrizione sia prodromica al verificarsi di alcune condizioni che la legge indica tassativamente:
- l’alienante degli immobili trasferiti;
- i coeredi, i soci e altri che condividono le spese;
- lo Stato
Per costoro sono garantite specifiche tutele.
Nel caso dell’alienante per gli immobili alienati, la tutela riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dal trasferimento del bene.