L’articolo 2816 del Codice Civile, di cui alla Sezione I, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, disciplina l’ipoteca sorgente sul diritto di superficie, disponendo:
“Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi”.
Art. 952 c.c., Costituzione del diritto di superficie
La disposizione ha come proprio fondamento il presupposto che il diritto superficiario e il diritto proprietario siano due sfere differenti e le ipoteche insistenti sull'uno o sull’altro restano concatenate al diritto da cui traggono origine.
Si segnala:
- Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 2 maggio 2013
"In tema di ipoteca, la disposizione di cui all'art. 2816, comma 1, prima parte, c.c. si applica anche nel caso di devoluzione della superficie per avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto costitutivo del diritto di superficie, in ragione dell'omogeneità strutturale del termine finale e della condizione risolutiva quali elementi accidentali del contratto, non ostando a tale equiparazione la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 2816, che, nel prevedere la permanenza dell'ipoteca nel caso di devoluzione della superficie "per altre cause", si riferisce alle cause estintive della superficie non preventivamente conoscibili dal creditore del superficiario al momento dell'iscrizione dell'ipoteca".