L’art. 2815 del Codice Civile disciplina a proposito dell'Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta, come previsto dalla sua rubrica:
“Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà”.
Al primo comma, l’attenzione è catturata dal trasferimento delle ipoteche sul diritto del concedente e dalle somme che spettano all’enfiteuta per affrancare. Tale somma dovrà essere versata al concedente prima di soddisfare i creditori che insistono sull’ipoteca.
Il secondo comma delinea l’estinzione dell’enfiteusi e per le quali le ipoteche sono al di sopra del diritto e in quanto tali subiscono il trasferimento della somma dovuta all’enfiteuta. il concedente dovrà prima soddisfare i creditori e poi versare la somma.
Al terzo comma, invece, si prevede che le ipoteche gravanti sull’enfiteusi non vengono trasferite sulla scorta degli interventi migliorativi compiuti e ciò nel caso in cui l’enfiteuta sia gravato delle inerzie e della intervenuta prescrizione.
Infine, al quarto comma, il principio di consolidazione concentra sia la titolarità del diritto di proprietà sia quello limitato sullo stesso bene. Le ipoteche, in quel caso, permangono separatamente e le pretese creditorie saranno colmate solo dopo l’alienazione complessiva del bene.