L’art. 2814 c.c., di cui alla Sezione I, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, dispone:
“Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa”.
In virtù del legame esistente tra l’usufrutto e l’ipoteca, la tutela elargita dalla garanzia ipotecaria si estingue per le stesse motivazioni dell’usufrutto: morte dell’usufruttuario; scadenza del termine stabilito tra le parti; per prescrizione; per condizioni risolutive espresse.
Mentre il primo comma esprime il principio che la garanzia ipotecaria si estingue una volta venuto meno il diritto ipotecato, il comma secondo funge da applicazione del principio di elasticità del diritto di proprietà.
A proposito dell'ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà, di cui all'articolo 2814 del Codice Civile, si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 6 agosto 2002, n. 11765
"Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile (sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto, nel caso in esame, che non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, qualora uno di questi agisca nei confronti del terzo per far valere l'inefficacia di una ipoteca iscritta sull'immobile sul quale vantano i rispettivi diritti)".