L’articolo 2813 del Codice Civile, di cui alla Sezione I, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, disciplina:
“Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia”.
L’art. 2813 protegge il creditore dagli eventuali atti dispositivi e di alienazione del bene compiuti dal debitore e che potrebbero cagionargli un pregiudizio. La limitazione della garanzia, accorda al creditore una vera tutela preventiva grazie all’azione inibitoria che ha come obiettivo il divieto di azioni dannose, compiute dal debitore o da un terzo, sul bene.
Sul punto è possibile richiamare la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, 4 luglio 2011, prevedendo che
"E' legittima la clausola di rotazione del pegno purché il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello del bene originariamente costituito in garanzia".
La tutela annunciata dalla disposizione mira a garantire al creditore la certezza che gli atti dispositivi del bene vengano limitati dalla garanzia.
Questa assicura una tutela preventiva e, attraverso il ricorso ad un'azione inibitoria, protegge le eventuali azioni dannose perpetrate dal debitore o da un terzo sulla cosa in oggetto.