L’art. 2807 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente”.
La norma colma alcune lacune presenti nella Sezione sin qui esposta.
Si evidenzia la seguente sentenza della Corte d'Appello di Milano, 23 settembre 1997
"Si applica anche al pegno di crediti il principio per il quale il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se la cosa data in pegno è divisibile".