L’art. 2805 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Art. 2803 c.c., Riscossione del credito dato in pegno
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente”.
Il divieto di opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli sono riconosciute contro il proprio creditore, mira ad evitare che la funzione di garanzia insita nel pegno possa essere elusa da un eventuale accordo o danno compiuto dal creditore e tra debitore e pegno.