L’art. 2804 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:
“Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797”.
Art. 2803 c.c., Riscossione del credito dato in pegno
La disposizione consente di differenziare l'assegnazione o la vendita del credito dato in pegno. Nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio non sia stato ancora soddisfatto, senza che questo vada a confliggere con il divieto di patto commissorio, poiché il credito oggetto di pegno viene considerato alla stregua di un bene mobile.
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 17 agosto 1998, si è pronunciata applicando la disciplina con una sentenza degna di nota, la quale ha previsto che:
"Il creditore pignoratizio, effettuata ammesso al passivo in privilegio e richiesta l'autorizzazione del giudice delegato, come prevede l'art. 53 Legge Fallimentare, in tema di vendita di crediti garantiti da pegno, può ottenere l'assegnazione in pagamento del credito oggetto del privilegio nel fallimento".