L’art. 2803 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo dispone che:
“Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798”.
La disposizione pone la differenza di disciplina applicabile al pegno che grava sui crediti, ciò a seconda che il credito garantito sia o meno scaduto e a seconda dell'oggetto del pegno stesso.
Si segnala la seguente sentenza:
Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503
"In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare".