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23 Novembre 2024
9:00

Art. 2803 c.c., Riscossione del credito dato in pegno

L'articolo 2803 del Codice Civile dispone in ordine alla "Riscossione del credito dato in pegno". La norma viene inserita all'interno del Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III del Codice Civile.

Art. 2803 c.c., Riscossione del credito dato in pegno
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2803 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo dispone che:

“Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798”.

La disposizione pone la differenza di disciplina applicabile al pegno che grava sui crediti, ciò a seconda che il credito garantito sia o meno scaduto e a seconda dell'oggetto del pegno stesso.

Si segnala la seguente sentenza:

Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503

"In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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