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23 Novembre 2024
15:00

Art. 2802 c.c., Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

L'articolo 2802 del Codice Civile, rubricato come £Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche", è inserito all'interno del Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III. Vediamo la disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2802 c.c., Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’art. 2802 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo III, Libro VI, dispone che:

“Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno”.

Incombe sul creditore pignoratizio una regola generale: il cd. obbligo di attivazione giuridica della res che, ogni qual volta sia un insieme di beni che per loro natura vadano gestiti o scambiati, si dice che debbano essere attivati.

In tema di Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche, si segnala la seguente sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2006, n. 13551

"In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poichè questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia. Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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