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10 Novembre 2024
17:00

Art. 2800 c.c., Condizioni della prelazione

L’art. 2800 c.c., rubricato "Condizioni della prelazione, rientra nel Libro VI, Titolo III, Capo III, Sezione III del Codice Civile. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 2800 c.c., Condizioni della prelazione
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 2800 del Codice Civile, di cui al Libro VI – Della tutela dei diritti, Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, Capo III – Del pegno, Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti, rubricato “Condizione di prelazione”.

Il testo aggiornato dell'art. 2800 c.c. dispone:

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa”.

Il pignus nominus, o pegno di crediti, permette di trasferire il diritto di prelazione sul ricavato del credito senza che venga trasferita anche la titolarità. Anche prevedendo la consegna del documento, ha ad oggetto il credito.

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, ovvero il nostro Codice civile, specifica come la disposizione indicata dall'articolo riguardi il credito, sebbene non preveda la diretta consegna del documento.

Il contratto costitutivo dovrà avere la forma scritta, successivamente verrà notificato e accettato dal debitore.

Il credito può riguardare sia il corrispondere che adempiere ad una prestazione.

Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione civile, Sez. 3, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2151
"La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia".

Corte di Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 11 giugno 2020, n. 11177 
"La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa".

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503
"In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare".

Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 2 ottobre 2012, n. 16725
"Nel regime convenzionale di gestione centralizzata dei titoli di Stato istituito dalla Banca d'Italia (a partire dal 1980 e protrattosi sino al d.m. 27 maggio 1993), non è idonea ad attribuire la prelazione una convenzione di pegno, avente ad oggetto il credito del cliente nei confronti della banca all'acquisto e alla consegna di una determinata quantità di titoli per un controvalore determinato, senza che i titoli risultino ancora materialmente formati (in quanto non emessi o non individuati) al momento della convenzione, né successivamente. Peraltro, potendo le parti pattuire convenzioni di diverso contenuto, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., nel caso menzionato si costituisce un pegno di credito futuro, il quale, sino a quando non si verifichi la consegna del titolo, ha effetti obbligatori e non attribuisce la prelazione, che sorge soltanto dopo la specificazione o la consegna medesima".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 dicembre 2011, n. 28900
"La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 cod. civ., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 2 aprile 2009, n. 8050
"Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 cod. civ., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 cod. civ., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 cod. civ., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 marzo 2009, n. 7214
"L'art 2800 cod. civ., il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 12 giugno 2006, n. 13551
"In tema di pegno di crediti, il mero scambio dei consensi produce solo gli effetti prodromici disciplinati dagli artt. 2801 e 2802 cod. civ., ma non dà luogo, di per sè solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poichè questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito. Né rileva che nella cessione dei crediti l'accettazione del debitore ceduto operi sul piano dell'efficacia e non dell'esistenza della cessione, atteso che la differenza tra le due discipline si spiega con la circostanza che la cessione del credito, nei rapporti tra cedente e cessionario, è già perfetta con la stipulazione dell'atto di cessione e, quindi, non deve coinvolgere il debitore, nei confronti del quale deve soltanto essere resa certa, mediante la comunicazione o la notificazione dell'atto di cessione, la data della sua efficacia. Al contrario, nella costituzione del pegno di credito, il debitore deve essere messo in grado di conoscere la costituzione della garanzia sul credito, perché essa opera come sostituzione sostanziale del creditore pignoratizio al concedente nell'esercizio del credito oggetto del pegno".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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