L’art. 28 della Costituzione italiana così dispone:
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Spiegazione dell’art. 28 della Costituzione
I dipendenti pubblici, nello svolgimento delle loro funzioni, qualora adottino delle condotte violative dei diritti, possono incorrere in varie tipologie di responsabilità:
- responsabilità penale, qualora commetta reati;
- responsabilità civile, in ipotesi in cui danneggi un terzo che può essere interno all’amministrazione o esterno oppure qualora danneggi la stessa amministrazione;
- responsabilità contabile, nell’ipotesi in cui il dipendente, con la sua condotta, arrechi un danno erariale all’amministrazione;
- responsabilità disciplinare qualora commetta atti contrari, ad esempio, al codice di comportamento.
Casistica giurisprudenziale
Di seguito alcune interessanti sentenze sul tema.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 2370
“In tema di danno erariale, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "quid pluris" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l'ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso”.
Corte di Cassazione, Sezione Unite, ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 2370
“Il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra "ex se" una responsabilità contabile del magistrato per danno allo Stato da disservizio, risultando la valutazione di tale condotta rimessa all'organo disciplinare di autogoverno, sicché l'affermazione della Corte dei conti sulla sussistenza di una siffatta responsabilità e sull'ammissibilità della correlata tutela risarcitoria (oltre i confini della stessa derivanti dal sistema elaborato dal diritto vivente) comporta la creazione di una nuova fattispecie di responsabilità erariale, destinata a investire il medesimo interesse tutelato con l'azione disciplinare e, dunque, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione spettante al giudice contabile”.